L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La legislazione in materia di apprendistato è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli scorsi anni. La contrattazione collettiva ha dovuto conseguentemente adeguarsi a questi cambiamenti.
Oggi, la fonte principale è rappresentata dal Decreto Legislativo n. 81/2015. Le Parti Sociali, nel 2012, avevano sottoscritto l’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore Turismo. L’intesa dava corso alle nuove disposizioni contemplate nel Decreto Legislativo n. 167/2011 e garantiva l’uniformità delle condizioni per il ricorso a questa importante tipologia contrattuale nel Settore.
I rinnovi contrattuali sinora realizzati hanno confermato l’impostazione dell’Accordo 17.04.2012, apportando alcune modifiche; altre se ne renderanno necessarie per rispondere alle novità del Decreto Legislativo n. 81/2015.
Fonti normative
- Accordo 17.04.2012
- Rinnovo CCNL Federalberghi e Faita
- CCNL PE Ristorazione
- CCNL Turismo per Agenzie di viaggio
Presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo opera la Commissione Paritetica Bilaterale apprendistato che svolge un’attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti alla diffusione del contratto di apprendistato, nelle sue varie articolazioni a livello nazionale, regionale raccoglie ed elabora le informazioni provenienti dai vari Enti Bilaterali Territoriali (EBT) nonché le normative regionali; può realizzare indagini e ricerche mirate per approfondire le problematiche e la diffusione di tale istituto. Inoltre, è compito della Commissione, sulla base delle previsioni dell’Accordo 17.04.2012 e dei CCNL:
A) Ricevere l’autocertificazione redatta dall’azienda della propria capacità formativa (Allegato 2) e del rispetto dell’integrale applicazione del CCNL. Provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Si ricorda che per le aziende locali, la suddetta comunicazione va inviata all’Ente Bilaterale Territoriale CS competente;
B) Verificare, ove richiesto a cura dell’azienda, la conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge, dell’Accordo 17.04.2012 e dei CCNL. L’azienda può inviare presso le commissioni dei CS Ebtt i piani formativi standard (Allegato 3) previsti per svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire secondo le modalità e disposizioni indicate dalle singole commissioni, comprovata da ricevuta e-mail o fax.
Azienda che RICHIEDE la verifica dei piani formativi standard aziendali (Allegato 3) alle Commissioni Ebtt.
- Invia alle commissioni Ebtt i modelli “Autocertificazione” Allegato 2, “Richiesta parere di conformità” Allegato 4 e i piani formativi standard aziendali (Allegato 3); Allegato R se dovuto per le aziende che da contratto possono richiedere la riduzione monte ore.
- Invia alle commissioni Ebtt il modello “Scheda degli interventi formativi” per ciascun lavoratore assunto (non completare l’ultima sezione “dichiarazione del datore”)
Azienda che NON RICHIEDE la verifica piani formativi standard aziendali
- Invia alle commissioni Ebtt il modello “Piano formativo individuale” Allegato 3
ALLEGATI